[1]- APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

[2]1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla pernnanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio sono applicate agli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e debbono essere rispettati da tali aeromobili all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena sono osservati da o per conto dei passeggeri, merci e posta dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente. 3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, prevenzione di ingresso illegale o circostanze particolari.

Testo vigente dal 18 febbraio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10~accordo-art6 · fonte del testo