RIUNIONI STRAORDINARIE Dovra' essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:

  • i)quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure
  • ii)su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta e' stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta e' stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art23 · fonte del testo