L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1976 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura di lire 7.600 milioni e di lire 700 milioni.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;88~art4 · fonte del testo