Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di autorizzare in via straordinaria, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino al 28 febbraio 1977, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il pagamento delle prestazioni straordinarie ed a cottimo a qualsiasi titolo effettivamente prestate dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 2 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;88~art3 · fonte del testo