Il Governo e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero.

Testo vigente dal 6 agosto 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;219~art3 · fonte del testo