Il Governo e' autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Testo vigente dal 18 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;550~art2 · fonte del testo