Art. 14 — Tariffa delle prestazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 199 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonche' l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa e' determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa e' determinata a norma del comma 1. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti del giudice o quali periti d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art14 · fonte del testo
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