Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 22 dicembre 1973, n.903.
Abrogato dal 11 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15. Il contributo a carico dell'iscritto e' stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320, ed e' corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580. Il contributo e' dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 22 dicembre 1973, n.903
La L. 22 dicembre 1973, n.903 ha disposto (con l'art. 29 comma 2) che " Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art6 · fonte del testo
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