Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:

  • a)in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • b)in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
  • c)in acquisto di beni immobili anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  • d)in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalita' e nei limiti stabiliti nel regolamento che sara' deliberato dall'assemblea dei delegati. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati. 3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Testo vigente dal 25 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1991

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 25 agosto 1991. 40 parole tolte, 76 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: 1aggiunto: a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

tolto: 2aggiunto: b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

tolto: 3aggiunto: c) in acquisto di beni immobilitolto: , anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 … secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153tolto: . Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dalaggiunto: ;

aggiunto: d) in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalita' e nei limiti stabiliti nel regolamento che sara' deliberato dall'assemblea dei delegati. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione tolto: e ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo. aggiunto: puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati. 3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art34 · fonte del testo