Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1140.
Abrogato dal 16 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1140.
Abrogato dal 16 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, 6 fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art42 · fonte del testo
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