Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1140.
Abrogato dal 16 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1140.
Abrogato dal 16 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971. 116 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e o) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali. L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art38 · fonte del testo
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