Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 53 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni anno dall'importo del contributo per marche sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art41 · fonte del testo
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