Art. 8 — Consiglio nazionale della protezione civile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1999 al 6 febbraio 2018. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
tolto: a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamita';
tolto: b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
tolto: c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
tolto: d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
tolto: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
tolto: b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
tolto: c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
tolto: d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art8 · fonte del testo
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