Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno per quelli di segreteria. Sono elettori ed eleggibili tutti i cancellieri militari e i segretari giudiziari militari in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazione diversa da quella della difesa. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i cancellieri e i segretari che alla data delle elezioni siano sospesi, anche in via cautelare, dal servizio o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi capi ufficio che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, alla segreteria del consiglio di amministrazione. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal consiglio uscente, che dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parita' di voti e' eletto il funzionario con qualifica e anzianita' piu' elevate. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, sono nominati coloro che seguono per numero di voti il componente da sostituire. Nella prima applicazione della presente legge, le operazioni di scrutinio sono effettuate dai membri del consiglio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-02-03;38~art2 · fonte del testo
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