Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
tolto: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita' con almeno tre anni di insegnamento;
tolto: b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianita';
tolto: c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
tolto: d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art46 · fonte del testo
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