Art. 41 — Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di ((100 milioni)) di euro.

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2007 al 1 dicembre 2007. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di tolto: 150 aggiunto: 100 milioni di euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art41 · fonte del testo