L'articolo 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente: "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".

Testo vigente dal 21 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-08;2~art2 · fonte del testo