Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente: "I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".

Testo vigente dal 21 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-08;2~art1 · fonte del testo