Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 3 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n.502

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La L. 5 agosto 1978, n.502, ha disposto (con l'art. 3, comma 1), che l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.

D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206

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Il D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1978 al 1 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206

    Il D.L. 29 marzo 1995, n.96, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art23 · fonte del testo