Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1979 al 22 dicembre 2008. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalita' della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento. Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita. Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dallo istituto o dall'azienda di credito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-01-19;17~art13 · fonte del testo
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