La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono (( manifestazioni sportive)) o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle societa' sportive. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.

Testo vigente dal 21 ottobre 2001

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1989 al 21 ottobre 2001. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono tolto: competizioni agonistiche aggiunto: manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati. Alla condanna …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art5 · fonte del testo