All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". All'onere derivante dall'articolo 2, comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO". 1 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 384/1991

    Illegittimità dichiarata
    17 ottobre 1991

    La questione di legittimità costituzionale relativa alla legge prevedente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri per interessi e ammortamento di capitali, derivanti dalla autorizzazione per gli enti pubblici (I.R.I., I.M.I. ed E.N.I.) di reperire risorse finanziarie per 10.000 miliardi mediante contrazione di mutui, non difetta di rilevanza, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, sol perché sollevata dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio sull'ammissione al visto ed alla registrazione di un decreto del Ministro del Tesoro prevedente variazioni allo stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale 1992 e 1993, giudizio nel cui ambito non dovrebbe farsi applicazione delle norme censurate; ciò in quanto il predetto decreto di variazione è stato emanato proprio per dare applicazione alle norme della legge sopra citata concernente la copertura finanziaria degli oneri assunti dallo Stato, con la conseguenza che a seguito dell'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'assunzione di tali oneri per lo Stato, verrebbe meno la copertura finanziaria della variazione autorizzata e quindi il presupposto legittimante il relativo decreto.

    Art. 2 Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali · Art. 7 Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 24 ottobre 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 15-17 ottobre 1991 (in G.U. 1a s.s. 23/10/1991, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-02-07;42~art7 · fonte del testo