Articolo abrogato dalla l. 2 febbraio 1974, n.26.
Abrogato dal 19 marzo 1974
Articolo abrogato dalla l. 2 febbraio 1974, n.26.
Abrogato dal 19 marzo 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1970 al 19 marzo 1974. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche per un importo non eccedente il 70 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile e per una durata non superiore ai 10 anni. Il comma precedente non si applica alle richieste di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente leggeaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 FEBBRAIO 1974, N.26.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-30;379~art2 · fonte del testo
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