In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprieta' dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, puo' essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art9 · fonte del testo