Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonche' alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennita' gia' percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennita' vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art8 · fonte del testo