All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' aggiunto infine il seguente comma: "Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione e' data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo e' concesso con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968".

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art22 · fonte del testo