Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti: "Art. 687-bis. - Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore delle miniere. Art. 687-ter. - Quando, per l'esercizio di determinati servizi, e' prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario puo' autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicita' dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti".

Testo vigente dal 23 giugno 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;246~art2 · fonte del testo