Art. 10 — Adeguamento degli allegati tecnici

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;150~art10 · fonte del testo