Art. 32 — Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I membri effettivi e supplenti previsti dagli articoli 72, comma primo, lettera e), e 73, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie di personale indicate negli articoli medesimi, sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le l'ordine del regolamento che sono stabilite con decreto ministeriale. I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art32 · fonte del testo
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