Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le disposizioni che attribuiscono al Ministro dell'Interno i poteri decisionali in ordine ai mutui assumibili da comuni e province per la copertura di bilanci deficitari, sono volte a realizzare, ai sensi dell'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata. I criteri decisionali seguiti dal Ministro sono quindi desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica, esplicitati nelle leggi finanziarie. Inoltre, le decisioni di diniego o riduzione di importo dei mutui in questione, sono sindacabili dal giudice amministrativo - abilitato ad effettuare anche la richiesta di chiarimenti - per quanto concerne la corretta applicazione sia dei criteri sopracitati nonché di quelli desumibili dagli indirizzi assunti, in via di massima, nel negare o concedere l'autorizzazione, i quali, peraltro, possono essere ricavati da un confronto con altri provvedimenti adottati nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, l. 26 aprile 1976, n. 189, e 2, l. 12 novembre 1971, n. 952, denunziati in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost.).
Art. 1 Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977 · Art. 3 cost. · Art. 119 cost. · Art. 130 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, relative alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari e alla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto dei comuni e delle province per l'esercizio finanziario 1971, prorogate con successive disposizioni di legge per gli esercizi seguenti e in ultimo con la legge 14 aprile 1975, n. 129, per l'esercizio finanziario 1975, si applicano anche per gli esercizi 1976 e 1977.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-26;189~art1 · fonte del testo
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