Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 470 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

Art. 9 bistolto: .

tolto: L'indennita' assicurata per il caso di morte sara' devoluta secondo le norme seguenti:

tolto: a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti.

tolto: Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualita' vitalizie temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di eta', e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di eta'.

tolto: Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sara' determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del Pretore, la parte d'indennita' che dovra' essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sara' distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate.

tolto: b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennita' sara' fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualita' vitalizie eguali fra loro.

tolto: c) se il defunto non lascia ne' discendenti ne' ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennita' sara' fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei discendenti;

tolto: d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avra' diritto:

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: 1° a due quinti dell'indennita', se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), e gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti;

tolto: 2° a meta' dell'indennita', se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l'altra meta' sara' come sopra assegnata agli ascendenti;

tolto: 3° a tre quinti dell'indennita', se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle.

tolto: Qualora non esistano ne' discendenti, ne' ascendenti, ne' fratelli o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere a), b) e c), l'indennita' e' per intero devoluta al coniuge.

tolto: Nessun diritto spettera' al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

tolto: In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c), d) l'indennita' e' devoluta al fondo speciale stabilito coll'art. 26.

tolto: Con R. decreto, promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione dell'indennita' secondo le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art9bis · fonte del testo