Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita' ((, tramite la USL territorialmente competente,)) entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

Testo vigente dal 23 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1992 al 23 ottobre 1996. 5 parole aggiunte.

Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita'aggiunto: , tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art6 · fonte del testo