Articolo abrogato dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31.
Abrogato dal 23 marzo 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31.
Abrogato dal 23 marzo 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 23 marzo 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 23.5, e successive modificazioni. Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art10 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.