Art. 7 — Requisiti generali
I ((giudici)) delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono:
- a)essere cittadini italiani;
- b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c)non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d)non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di eta';
- e)avere idoneita' fisica e psichica;
- e-bis)essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;
- f)LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. ((Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
