Art. 26 — Deliberazioni

Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art26 · fonte del testo