Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1977, n. 985.
Abrogato dal 25 gennaio 1978
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 1977, n. 985.
Abrogato dal 25 gennaio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La concessione per la progettazione e la costruzione sara' regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate:
tolto: 1) la procedura della progettazione esecutiva;
tolto: 2) le modalita' per l'esecuzione dei lavori che la societa' concessionaria potra' effettuare direttamente o tramite altra societa' del gruppo IRI, per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato;
tolto: 3) le modalita' di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;
tolto: 4) le procedure relative sia all'attivita' di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1977, N. 985
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-10;755~art11 · fonte del testo
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