Per l'anno 1949 e' consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.

Testo vigente dal 17 ottobre 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-10-12;722~artunico · fonte del testo