Ferme restando le modalita' e le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1917, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo art. 3 e' applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
