Ferme restando le modalita' e le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1917, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo art. 3 e' applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-11;462~art1 · fonte del testo