Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Coloro che abbiano prestato, ancorche' in varie riprese, otto anni di servizio effettivo, a tenore dei precedenti articoli 91 e 92, ottengono in tempo di pace l'assoluto congedo.
tolto: Potranno pero' essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiti gli otto anni di servizio, se non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una chiamata straordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art96 · fonte del testo
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