Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al n. 3 del precedente articolo 81:
tolto: 1° Quando abbiano terminata la loro ferma;
tolto: 2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
tolto: 3° Quando siano promossi Ufficiali.
tolto: In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potra' il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la meta'.
tolto: In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art83 · fonte del testo
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