Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.
tolto: Avra' luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio.
tolto: Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art129 · fonte del testo
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