L'immobile da realizzare ((o da acquistare)) ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verra' assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari. In caso di mutamento di destinazione, l'immobile di cui al comma 1 rientrera' nella libera disponibilita' dell'Amministrazione demaniale dello Stato. Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

Testo vigente dal 1 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1990 al 1 settembre 1998. 3 parole aggiunte.

L'immobile da realizzare aggiunto: o da acquistare ai sensi dell'articolo 1 sara' assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-05-25;126~art2 · fonte del testo