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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1974 al 22 dicembre 2008. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari e' demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessita' di preventivi pareri di organi consultivi ne' di formale approvazione superiore ne' di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonche' le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera. Sono altresi' demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;413~art3 · fonte del testo