Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 1961 al 16 dicembre 2010. 266 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1959, n. 623, e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' agli Istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:
tolto: a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara, di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e
tolto: b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5. Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti. In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo. La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 7 della stessa legge. Il Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, allorche' formula proposte in materia di finanziamenti a medio termine al commercio, e' integrato dal direttore generale del commercio interno e da due esperti nei problemi della distribuzione designati dal Ministro per l'industria e per il commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art6 · fonte del testo
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