Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, puo' effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccolo e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilita' di ottenerlo sui fondi propri dell'istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuova condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilita' economica o sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art1 · fonte del testo
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