Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, puo' effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccolo e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilita' di ottenerlo sui fondi propri dell'istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuova condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilita' economica o sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art1 · fonte del testo