Le obbligazioni che saranno estratte dopo la entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione. Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 Codice civile. Nulla e' innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.

Testo vigente dal 21 luglio 1949

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-01;418~art2 · fonte del testo