L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalita' stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi, purche' conviventi ed a carico, indicati all'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;260~art1 · fonte del testo