L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi purche' conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art30 · fonte del testo