Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilita' del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648. Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro, stabilira' le modalita' di rimborso.

Testo vigente dal 11 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1115~art5 · fonte del testo