Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1942 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I lavori di sistemazione stradale e gli impianti di illuminazione pubblica, le opere di fognatura e di provvista di acqua potabile per i villaggi e sobborghi di cui al precedente articolo saranno eseguiti a cura dello Stato, in sostituzione dei Comuni interessati, entro il limite di spesa di lire 25.000.000, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, ed a carico dei fondi con la legge stessa autorizzati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-30;480~art2 · fonte del testo
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